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Odore da ristorante
Quando sia accertato il superamento della soglia di normale tollerabilita' delle immissioni, si versa in una situazione di illiceita' che, evidentemente, esclude il ricorso al giudizio di bilanciamento e quindi all'indennizzo, e introduce il diverso tema della inibitoria delle immissioni e dell'eventuale risarcimento del danno ritenuto in fatto. (Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 aprile 2014, n. 8094) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Odore da allevamento di cavalli
Nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto o a negligenze del gestore, al fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a recare molestia alle persone. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 MAGGIO 2013, N. 21138) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Odore da impianto di incenerimento
Attrezzature utilizzate nell'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/11/2013 (Ud. 03/10/2013), Sentenza n. 44444) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Odore e fumo da canna fumaria
Con ricorso per manutenzione del possesso (...)Z.V. e G.B..Z. , proprietari di un immobile sito in Comune di (...), confinante con l'immobile di P.C. , chiedevano la immediata cessazione delle turbative poste in essere da quest'ultimo con il funzionamento delle caldaie e del caminetto poste sul tetto del fabbricato (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 23 maggio 2013, n.12828) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Industrie insalubri ed odori molesti - sentenza n. 800 del 8/11/2013
I ricorrenti, che affermano di risiedere tutti nelle immediate vicinanze di un allevamento intensivo di polli da ingrasso sito in Fermo, Contrada S. Girolamo n. 68, impugnano il decreto dirigenziale n. 79/VAA_08 del 2.7.2010 con il quale questa attività ha ottenuto l’autorizzazione unica ambientale ex d.lgs. 59/2005. (T.A.R. Marche, Sezione I, 8 novembre 2013 sent. n. 800) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Molestie olfattive, reato anche in caso di impianti autorizzati
Anche nel caso di un impianto autorizzato alle emissioni e che non abbia sperato i limiti tabellari di legge (Dpr 203/1988) le immissioni olfattive che stanno fuori dalla materia "inquinamento atmosferico" sono reato ex articolo 674, Codice penale se si dimostra il superamento della "normale tollerabilità" ex articolo 844, Codice civile. (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 26 settembre 2012, n. 37037) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare il condominio e a molestare le persone
Il Tribunale, a giusta ragione, rileva che la responsabilitá dell'imputato per il reato ex art. 674 c.p. si palesa evidente, in quanto l'agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone. (CCORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27 febbraio 2012, Sentenza n. 7605) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Getto pericoloso di cose - Emissione - Configurazione del reato - Presunzione di legittimitá delle emissioni - Nei casi non consentiti dalla legge - Art. 674 cod. pen.
L'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" contenuta nell'art. 674 cod. pen., costituisce una precisa indicazione della necessitá, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attivitá considerata dal legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività. Deve ritenersi, infatti, che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle nonne speciali in materia. In altri termini, all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge" deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE 3^, 17 Ottobre 2011 (Cc. 13/07/2011, Sentenza n. 37495)
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Emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori
Odori nauseabondi provenienti dal percolato di una attivitá di deposito e recupero di rifiuti. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/11/2011, sentenza n. 42387).
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Inesistenza di limiti e prescrizioni di settore - Offensivitá dell'emissioni - Valutazione - Art. 674 c.p. - Configurabilitá - Distinte ed autonome ipotesi di reato - Fattispecie: prodotti fitosanitari. .
In tema d'inquinamento atmosferico, l'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta, consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una specie del più ampio genere costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. La previsione della condotta di provocare emissioni ha, in sostanza, il solo fine di specificare che, quando si tratta di attività disciplinata dalla legge, la rilevanza penale delle emissioni è subordinata al superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore. Ove tali limiti e prescrizioni di settore non vi siano, l'emissione va considerata idonea ad offendere o a molestare le persone anche sulla base del mero dato olfattivo, come del resto riconosciuto anche a livello europeo. Nella specie, non esistendo una normativa specifica che preveda un limite di tollerabilità in materia di odori di esercizi di vendita di prodotti fitosanitari si deve ritenersi integrato il reato di cui all'art. 674 c.p. quando sia stato superato il limite della stretta tollerabilità delle emissioni (CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/03/2010 (Cc. 25/11/2009), Sentenza n. 8273) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Emissione di odori molesti - Art. 674 c.p. - Miasmi tremendi provenienti dalla cattiva gestione dei liquami fognari.
Devono considerarsi comprese tra le emissioni di gas vapori o fumo anche le esalazioni di odore moleste, nauseanti o puzzolenti ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (Cass. Sez. III n. 3042 del 21 gennaio 2008) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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La non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi.
In tema di emissioni idonee a creare molestie alle persone, laddove, trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti. (Cass. Sez. III n. 19206 del 13 maggio 2008) (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento da emissione olfattive - Annullamento dell'autorizzazione alle emissioni - Esigenza della tutela dell'ambiente - TAR Toscana.
Una importante industria tessile ha chiesto al TAR Toscana l’annullamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Firenze ai sensi dell’art.269 comma 8 del decreto legislativo n.152/2006 relativamente al suo stabilimento di Calenzano.L’Agenzia ha partecipato alla istruttoria del procedimento amministrativo che ha condotto alla autorizzazione impugnata e, pertanto, è stata chiamata in giudizio. La pronuncia (sentenza n.276/2008) mostra che il TAR Toscana, apprezzando il rigore dell’operato delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ha avuto ben presente l’esigenza della tutela dell’ambiente; inoltre, la decisione si segnala per non avere accolto alcuna censura all’individuazione del limite alle emissioni olfattive. (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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